Voli cancellati eruzione Etna, 5-6 luglio 2026: l’attività vulcanica ha causato la chiusura prolungata dell’aeroporto Fontanarossa di Catania, con cancellazioni, dirottamenti e ritardi che hanno coinvolto migliaia di passeggeri. Questa guida indica cosa spetta e cosa fare.
Voli cancellati eruzione Etna: cosa è successo
L’attività eruttiva è iniziata il 5 luglio 2026 alle ore 07:45 dal cratere Voragine, con intensificazione alle 08:45. La nube di cenere vulcanica ha raggiunto circa 4.500 metri, interessando i settori B2 e C1 dello spazio aereo a sud del vulcano.
Nella notte tra il 5 e il 6 luglio l’attività è ripresa con maggiore intensità. SAC ha disposto il blocco integrale di arrivi e partenze, inizialmente fino alle 12:00, prorogato più volte fino alle 18:00. Il livello di allerta VONA è rimasto su rosso. L’aeroporto di Palermo ha accolto circa 23 voli dirottati; i passeggeri sono stati trasferiti a Catania via bus. L’aeroporto di Comiso è rimasto operativo.
Compensazione forfettaria (250–600 €): non dovuta
L’eruzione vulcanica configura circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 5, par. 3, Reg. CE 261/2004: evento naturale esterno al controllo del vettore. La chiusura dello spazio aereo è stata disposta dall’autorità aeroportuale (SAC) per motivi di sicurezza, non da decisione operativa della compagnia.
Conseguenza: la compensazione forfettaria non è dovuta per i voli direttamente interessati dalla chiusura dello spazio aereo per attività vulcanica.
Eccezioni in cui la compensazione può essere dovuta:
- Cancellazione comunicata con oltre 14 giorni di preavviso rispetto alla data del volo: la causa non è l’Etna.
- Ritardo non causalmente collegato all’eruzione (guasto tecnico, crew shortage, ritardo in cascata su tratte non interessate).
Rimborso del biglietto: sempre dovuto
In caso di cancellazione — anche da circostanza eccezionale — il passeggero ha diritto, ai sensi dell’art. 8 Reg. CE 261/2004, a:
- rimborso integrale del prezzo del biglietto entro 7 giorni, se rinuncia al viaggio; oppure
- riprotezione sul primo volo utile verso la destinazione finale, alle condizioni di trasporto comparabili.
Questo diritto non è derogabile dalla circostanza eccezionale.
Rimborso delle spese sostenute: dovuto con condizioni
Ai sensi dell’art. 9 Reg. CE 261/2004, la compagnia è tenuta a fornire assistenza materiale indipendentemente dalla causa del disservizio:
- pasti e bevande proporzionati ai tempi di attesa;
- sistemazione alberghiera se il volo è rinviato al giorno successivo;
- trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione;
- per i dirottati a Palermo: trasferimento verso Catania (obbligo di riprotezione verso la destinazione originaria).
Se la compagnia non ha fornito l’assistenza dovuta, le spese sostenute autonomamente dal passeggero sono recuperabili, a condizione che:
- siano documentate da ricevute;
- siano ragionevoli e proporzionate (spese eccessive o voluttuarie non sono rimborsabili integralmente);
- la compagnia non abbia già fornito prestazione equivalente.
Voli cancellati eruzione Etna: cosa fare concretamente
Se il tuo volo rientra tra i voli cancellati per l’eruzione dell’Etna, ecco i passi concreti da seguire per tutelare i tuoi diritti:
- Conservare tutta la documentazione: biglietto, carta d’imbarco, comunicazione di cancellazione/dirottamento con data e ora.
- Conservare tutte le ricevute di spesa: hotel, pasti, taxi, bus verso Catania, biglietti alternativi.
- Richiedere alla compagnia comunicazione scritta sulla causa del disservizio.
- Non accettare voucher senza prima verificare il diritto al rimborso in denaro del biglietto.
- Presentare richiesta di rimborso del biglietto se si è rinunciato al viaggio.
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