Riforma del Regolamento 261/2004: cosa cambia per i passeggeri aerei

riforma Regolamento 261 2004: La riforma del Regolamento 261/2004 aggiorna le tutele europee per ritardi, cancellazioni e negato imbarco.

Aggiornamento del 15 luglio 2026

Dopo oltre tredici anni di negoziati, l’Unione europea ha approvato la riforma del Regolamento CE 261/2004, la principale normativa europea sui diritti dei passeggeri aerei in caso di volo cancellato, ritardo prolungato, negato imbarco e perdita di una coincidenza.

Il Consiglio dell’Unione europea ha dato il via libera definitivo il 13 luglio 2026. La riforma conserva la compensazione pecuniaria da 250, 400 o 600 euro e la soglia delle tre ore di ritardo, ma introduce regole più dettagliate su rimborso, riprotezione, assistenza, bagagli, voucher e presentazione dei reclami.

Attenzione: le nuove regole non sono ancora applicabili. Il nuovo regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applicherà dodici mesi dopo l’entrata in vigore. Fino a quel momento continua ad applicarsi il Regolamento CE 261/2004 vigente, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Riforma Regolamento 261/2004: novità principali

Argomento Nuova disciplina
Ritardo aereo Compensazione confermata per un ritardo superiore a tre ore all’arrivo
Importi Restano 250, 400 e 600 euro
Cancellazione Condizioni più rigorose per evitare la compensazione se comunicata meno di 14 giorni prima
Informazioni Comunicazione elettronica sui possibili diritti entro 96 ore dalla conclusione del viaggio
Risposta della compagnia Pagamento o rifiuto motivato entro 30 giorni
Riprotezione Possibile anche con altra compagnia o con un diverso mezzo di trasporto
Riprotezione autonoma Consentita dopo tre ore, entro i limiti previsti dal regolamento
Assistenza Regole più precise su pasti, bevande, internet, telefonate e albergo
Albergo Massimo tre notti in determinate circostanze eccezionali
No-show Vietata la cancellazione del ritorno per il mancato utilizzo dell’andata
Bagagli Oggetto personale gratuito e maggiore trasparenza sul trolley
Famiglie e persone vulnerabili Posti adiacenti senza supplemento nei casi previsti
Carta d’imbarco Stampa gratuita dopo il check-in
Correzione del nome Prima correzione gratuita se richiesta nei termini
Richiesta di compensazione Nuovo termine di nove mesi

Ritardo aereo: restano gli indennizzi da 250 a 600 euro

La riforma conferma il diritto alla compensazione quando il passeggero raggiunge la destinazione finale con un ritardo superiore a tre ore.

  • 250 euro per viaggi fino a 1.500 chilometri;
  • 400 euro per i viaggi all’interno dell’Unione europea superiori a 1.500 chilometri e per gli altri viaggi compresi tra 1.500 e 3.500 chilometri;
  • 600 euro per gli altri viaggi superiori a 3.500 chilometri.

Il diritto alla compensazione per ritardo, oggi fondato soprattutto sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, viene inserito direttamente nel testo del regolamento.

Quando la compensazione non è dovuta

Il superamento delle tre ore non determina automaticamente il pagamento. La compagnia può essere esonerata se dimostra che il ritardo è stato causato da una circostanza eccezionale, che l’evento ha determinato direttamente il disservizio e che il problema non avrebbe potuto essere evitato neppure adottando tutte le misure ragionevoli.

L’onere della prova resta a carico del vettore aereo.

Volo cancellato: cosa cambia

In caso di cancellazione, il passeggero continuerà ad avere diritto a scegliere tra:

  • rimborso del biglietto;
  • riprotezione verso la destinazione finale alla prima occasione utile;
  • riprotezione in una data successiva scelta dal passeggero, secondo la disponibilità dei posti.

Il diritto alla compensazione non spetterà quando la cancellazione viene comunicata almeno 14 giorni prima della partenza.

Se viene comunicata meno di 14 giorni prima, la compagnia potrà evitare la compensazione soltanto offrendo una riprotezione che consenta al passeggero di partire non più di un’ora prima e di arrivare meno di due ore dopo l’orario originariamente previsto.

La nuova disciplina elimina quindi la fascia attualmente più favorevole alle compagnie per le cancellazioni comunicate tra sette e quattordici giorni prima.

Rimborso del biglietto entro sette giorni

Quando il passeggero sceglie il rimborso, la compagnia dovrà effettuarlo automaticamente entro sette giorni di calendario, normalmente mediante bonifico elettronico.

Il rimborso comprende:

  • il prezzo delle parti di viaggio non effettuate;
  • le eventuali parti già effettuate, quando il viaggio non serve più allo scopo originario;
  • gli eventuali diritti di intermediazione;
  • quando necessario, il volo di ritorno verso il punto iniziale di partenza.

In caso di attivazione di un piano aeroportuale di emergenza, il termine potrà essere esteso fino a 30 giorni.

Riprotezione anche con altre compagnie, treni o autobus

La compagnia non potrà limitarsi a cercare un posto disponibile esclusivamente sui propri voli. Per consentire al passeggero di raggiungere la destinazione finale nel minor tempo possibile, dovrà valutare anche:

  • un itinerario differente;
  • un aeroporto alternativo;
  • un volo operato da un’altra compagnia;
  • un altro mezzo di trasporto, quando appropriato alla distanza da percorrere.

Se viene utilizzato un aeroporto alternativo, il vettore dovrà sostenere il costo del trasferimento verso l’aeroporto indicato nel contratto. La riprotezione dovrà avvenire gratuitamente e in condizioni di trasporto comparabili.

Riprotezione acquistata autonomamente dopo tre ore

Dopo aver comunicato alla compagnia di voler proseguire il viaggio, se entro tre ore non viene offerta una riprotezione in condizioni comparabili, il passeggero potrà acquistare autonomamente un altro volo o un diverso collegamento.

Le spese dovranno essere necessarie, ragionevoli e appropriate. Il rimborso sarà tuttavia limitato a un massimo del 400% del prezzo complessivo del biglietto originario e degli eventuali diritti di intermediazione.

Il possibile problema dei biglietti low-cost

Il limite del 400% può essere penalizzante quando il biglietto iniziale è stato acquistato a un prezzo molto basso. Per esempio, con un biglietto originario da 50 euro, il limite rimborsabile sarebbe normalmente pari a 200 euro, anche se l’unica alternativa disponibile avesse un costo superiore.

Prima di acquistare autonomamente un nuovo viaggio è opportuno:

  1. contattare la compagnia;
  2. comunicare per iscritto la volontà di proseguire il viaggio;
  3. documentare le soluzioni proposte dal vettore;
  4. scegliere un’alternativa ragionevole e proporzionata;
  5. conservare ricevute e conferme di pagamento.

Assistenza: pasti, bevande, internet e telefonate

La riforma precisa il contenuto del diritto all’assistenza. La compagnia dovrà offrire gratuitamente:

  • bevande e ristoro ogni due ore di attesa;
  • un pasto dopo tre ore;
  • un ulteriore pasto ogni cinque ore, fino a un massimo di tre pasti al giorno;
  • accesso a internet;
  • due telefonate.

Quando il pernottamento diventa necessario, devono essere forniti gratuitamente anche la sistemazione alberghiera e il trasporto tra aeroporto e hotel.

Se la compagnia non presta l’assistenza, il passeggero può provvedere autonomamente e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e proporzionate.

Albergo limitato a tre notti nelle circostanze eccezionali

Questa è la modifica più sfavorevole per i passeggeri. Il Regolamento 261/2004 attualmente vigente non stabilisce un numero massimo di pernottamenti a carico della compagnia.

La nuova disciplina consentirà invece al vettore di limitare la sistemazione alberghiera a tre notti quando il disservizio è causato da circostanze eccezionali inevitabili e il vettore dimostra di avere adottato tutte le misure ragionevoli.

Il limite non si applicherà ai passeggeri con specifiche esigenze, tra cui persone con disabilità o mobilità ridotta, donne in gravidanza, lattanti, minori non accompagnati e persone che necessitano di assistenza medica, né ai relativi accompagnatori e cani da assistenza riconosciuti.

Circostanze eccezionali: arriva un elenco ufficiale

La riforma introduce un elenco non esaustivo degli eventi che possono essere considerati circostanze eccezionali. Tra questi, a determinate condizioni, rientrano:

  • calamità naturali;
  • condizioni meteorologiche incompatibili con la sicurezza del volo;
  • guerre e insurrezioni;
  • gravi emergenze sanitarie;
  • atti di terrorismo o sabotaggio;
  • restrizioni del controllo del traffico aereo;
  • chiusure impreviste di aeroporti o spazi aerei;
  • difetti occulti di fabbricazione;
  • passeggeri molesti ed emergenze mediche;
  • danni provocati da animali, terzi o corpi estranei;
  • alcuni scioperi esterni alla normale attività della compagnia.

La compagnia dovrà comunque dimostrare l’esistenza dell’evento, il collegamento diretto con il volo, l’impossibilità di evitare il disservizio e l’adozione di tutte le misure ragionevoli.

Una formula generica come “motivi operativi” o “circostanze eccezionali” non sarà sufficiente: il rifiuto della compensazione dovrà essere accompagnato da una spiegazione chiara, specifica e motivata.

Per approfondire un caso concreto legato alla chiusura dello spazio aereo per attività vulcanica, leggi anche: Voli cancellati per l’eruzione dell’Etna: quali diritti spettano ai passeggeri.

Richiesta di compensazione: informazione entro 96 ore

Quando il passeggero potrebbe avere diritto alla compensazione, la compagnia dovrà inviargli, entro 96 ore dalla conclusione del viaggio, una comunicazione elettronica contenente informazioni sul possibile diritto e istruzioni chiare per presentare la richiesta.

La comunicazione non determinerà un pagamento automatico: il passeggero dovrà comunque presentare la domanda.

La compagnia dovrà rispondere entro 30 giorni

Dopo aver ricevuto la richiesta, il vettore dovrà confermarne immediatamente la ricezione e, entro 30 giorni, pagare la compensazione oppure comunicare un rifiuto motivato.

Se viene invocata una circostanza eccezionale, la risposta dovrà spiegare quale evento si è verificato, come ha inciso sul volo e quali misure sono state adottate.

Nuovo termine di nove mesi per chiedere la compensazione

La richiesta di compensazione dovrà essere presentata entro nove mesi dalla data di partenza indicata sul biglietto.

Il termine per la richiesta alla compagnia dovrà essere distinto dai termini applicabili a eventuali successive azioni giudiziarie, che richiederanno il coordinamento con il diritto nazionale.

Vietata la pratica del no-show

La compagnia non potrà negare l’imbarco sul volo di ritorno, cancellare le coincidenze successive o chiedere un supplemento per il solo fatto che il passeggero non ha utilizzato il volo di andata compreso nello stesso contratto.

La mancata utilizzazione di una tratta non potrà quindi comportare automaticamente la cancellazione delle tratte successive.

Bagaglio a mano: il trolley non diventa automaticamente gratuito

La riforma riconosce il diritto di trasportare gratuitamente in cabina un oggetto personale, come una borsa o un piccolo zaino, collocabile sotto il sedile anteriore.

Il trolley o bagaglio a mano più grande non diventa automaticamente gratuito. Le compagnie potranno continuare a vendere tariffe che non lo comprendono, ma dovranno mostrare per impostazione predefinita anche una tariffa comprensiva di bagaglio a mano, così da rendere più trasparente il confronto dei prezzi.

Se il bagaglio viene trasferito in stiva al gate per ragioni di capacità, sicurezza o cambio di aeromobile, non potrà essere richiesto un costo aggiuntivo.

Posti vicini gratuiti per bambini e passeggeri vulnerabili

La persona che accompagna un bambino di età inferiore a 14 anni, una persona con disabilità, una persona a mobilità ridotta o un passeggero con specifiche esigenze dovrà poter sedere gratuitamente in un posto adiacente, nei limiti delle condizioni previste dal regolamento.

La riforma rafforza inoltre i diritti di donne in gravidanza, minori non accompagnati, lattanti, persone che necessitano di assistenza medica e passeggeri accompagnati da cani da assistenza riconosciuti.

Correzione gratuita del nome sul biglietto

Il passeggero potrà chiedere gratuitamente, almeno una volta, la correzione di un errore ortografico o l’aggiornamento del nome dovuto a una modifica amministrativa.

La richiesta dovrà essere presentata entro le 48 ore precedenti la partenza e non potrà essere utilizzata per trasferire il biglietto a una persona diversa.

Carta d’imbarco stampata senza supplementi

Quando la compagnia utilizza carte d’imbarco digitali, il passeggero non potrà essere obbligato a possedere uno specifico account o a installare una determinata applicazione.

Dopo aver effettuato il check-in potrà stampare autonomamente la carta d’imbarco oppure chiedere alla compagnia una copia cartacea senza supplemento.

Voucher: servirà il consenso espresso

La compagnia potrà proporre un voucher in alternativa al pagamento in denaro, ma il passeggero dovrà accettarlo espressamente su un supporto durevole.

Il voucher avrà una validità massima di 12 mesi, potrà essere prorogato una sola volta previo accordo e non potrà essere imposto mediante caselle preselezionate. Alla scadenza, l’importo non utilizzato o residuo dovrà essere rimborsato automaticamente in denaro entro sette giorni.

Coincidenza persa: diritti più chiari

Quando una coincidenza compresa in un unico contratto viene persa a causa di un problema sul volo precedente, la compagnia dovrà fornire assistenza e riprotezione.

Se il passeggero raggiunge la destinazione finale con oltre tre ore di ritardo, potrà avere diritto alla compensazione, salvo che il vettore dimostri l’esistenza di circostanze eccezionali.

In presenza di voli acquistati con biglietti e contratti separati, i diritti possono essere differenti.

Ritardo in pista: diritto a scendere dopo due ore

Durante un ritardo prolungato sulla pista, la compagnia dovrà garantire, nei limiti della sicurezza, aggiornamenti regolari, temperatura adeguata in cabina, accesso ai servizi igienici, acqua potabile e assistenza ai passeggeri vulnerabili.

Quando il ritardo raggiunge le due ore, l’aeromobile dovrà raggiungere il gate o un altro punto idoneo per consentire lo sbarco. La permanenza potrà continuare oltre tale termine soltanto per ragioni di sicurezza, immigrazione, controllo del traffico aereo o protezione della navigazione.

Cosa cambia davvero rispetto al Regolamento 261/2004 vigente

Le novità più favorevoli ai passeggeri

  • Conferma della compensazione dopo tre ore di ritardo.
  • Conferma degli importi da 250 a 600 euro.
  • Informazione elettronica entro 96 ore.
  • Risposta della compagnia entro 30 giorni.
  • Riprotezione anche con altri vettori o mezzi di trasporto.
  • Possibilità di organizzare autonomamente il viaggio alternativo.
  • Rimborso del biglietto entro sette giorni.
  • Divieto della pratica del no-show.
  • Correzione gratuita del nome.
  • Carta d’imbarco stampata senza supplementi.
  • Maggiore trasparenza sul bagaglio a mano.
  • Protezione rafforzata per famiglie e passeggeri vulnerabili.
  • Obbligo di motivare concretamente le circostanze eccezionali.

Gli aspetti meno favorevoli

  • Limite di tre notti di albergo nelle circostanze eccezionali.
  • Tetto del 400% per il rimborso della riprotezione autonoma.
  • Termine di nove mesi per presentare la richiesta di compensazione.
  • Possibile estensione di alcuni rimborsi fino a 30 giorni durante le emergenze aeroportuali.
  • Possibilità di limitare l’assistenza quando questa provocherebbe un ulteriore ritardo.
  • Il trolley non diventa automaticamente gratuito.

Cosa deve fare oggi chi subisce un volo cancellato o in ritardo

Fino all’effettiva applicazione della riforma, il passeggero deve continuare a fare riferimento al Regolamento CE 261/2004 vigente.

  1. Conservare biglietto e carta d’imbarco.
  2. Salvare messaggi, e-mail e notifiche della compagnia.
  3. Fotografare il tabellone dell’aeroporto.
  4. Chiedere una comunicazione scritta sulla causa del problema.
  5. Conservare tutte le ricevute di pasti, hotel e trasporti.
  6. Non accettare un voucher senza verificare il diritto al rimborso in denaro.
  7. Documentare l’orario effettivo di arrivo.
  8. Presentare tempestivamente la richiesta alla compagnia.

Rimborso del biglietto, compensazione pecuniaria e rimborso delle spese sono diritti differenti. Possono spettare insieme oppure separatamente, a seconda della causa del disservizio e della soluzione scelta dal passeggero.

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Domande frequenti sulla riforma del Regolamento 261/2004

Il nuovo Regolamento sui diritti dei passeggeri è già applicabile?

No. La riforma è stata approvata definitivamente, ma le nuove disposizioni si applicheranno dodici mesi dopo l’entrata in vigore. L’entrata in vigore avverrà venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La compensazione per ritardo viene eliminata?

No. Il diritto alla compensazione resta previsto per un ritardo all’arrivo superiore a tre ore, salvo circostanze eccezionali dimostrate dalla compagnia.

Quanto spetta per un volo cancellato o in ritardo?

Gli importi restano pari a 250, 400 o 600 euro, in base alla distanza complessiva del viaggio.

La compensazione è automatica?

No. La compagnia dovrà informare il passeggero del possibile diritto, ma sarà comunque necessario presentare una richiesta.

Entro quanto tempo dovrà rispondere la compagnia?

La compagnia dovrà pagare la compensazione oppure comunicare un rifiuto motivato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Dopo quanto tempo posso acquistare autonomamente un altro volo?

Se, dopo aver comunicato la volontà di proseguire il viaggio, la compagnia non offre entro tre ore una riprotezione comparabile, il passeggero potrà organizzarsi autonomamente. Il rimborso sarà soggetto al limite previsto dal nuovo regolamento.

Il bagaglio a mano diventerà gratuito?

Un oggetto personale da collocare sotto il sedile dovrà essere gratuito. Il trolley non sarà necessariamente incluso in tutte le tariffe, ma dovrà essere mostrata per impostazione predefinita anche un’offerta che lo comprenda.

La compagnia può cancellare il ritorno se non utilizzo l’andata?

No. La nuova disciplina vieta di negare l’imbarco sul viaggio di ritorno o di applicare supplementi per il solo fatto che il passeggero non ha utilizzato il viaggio di andata compreso nello stesso contratto.

In caso di circostanze eccezionali ho diritto all’assistenza?

Sì. Le circostanze eccezionali possono escludere la compensazione, ma non eliminano automaticamente il diritto a rimborso, riprotezione e assistenza. La nuova disciplina consentirà tuttavia di limitare l’albergo a tre notti in determinati casi.

Cosa succede ai voucher non utilizzati?

Alla scadenza del voucher, la compagnia dovrà rimborsare automaticamente entro sette giorni l’importo non utilizzato o residuo.

Fonti ufficiali

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Ogni caso deve essere valutato in base al volo, alla causa del disservizio e alla normativa applicabile alla data dell’evento. Invia la tua richiesta a TravelAssistance per una valutazione del caso.

Le informazioni hanno carattere generale. Il riconoscimento dei diritti dipende dalle circostanze concrete del singolo volo, dalla causa del disservizio e dalla disciplina applicabile alla data dell’evento.

Per approfondire, consulta la guida ai diritti dei passeggeri aerei.

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